Inoltra un reclamo

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Per inoltrare un reclamo inerente il rapporto contrattuale o la gestione di un sinistro hai le seguenti possibili modalità:

  1. Scrivere con lettera a:
    TUA Assicurazioni S.p.A.
    Servizio Clienti
    Piazza Tre Torri, 3
    20145 Milano

  2. Scrivere una email a:
    e-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Qualsiasi modalità scegli, devi riportare le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
  • numero della polizza e nominativo del contraente;
  • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento (se il reclamo si riferisce ad un sinistro);
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela.

Gestiremo il tuo reclamo e ti daremo una risposta entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora non ti dovessi ritenere soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: 06 421331
Fax: 06 42133 745 - 06 42133 353

utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it – sezione “Guida ai reclami”), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che il reclamante inoltre potrà attivare:

la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie relative a contratti assicurativi diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.