Informativa oblio oncologico

Informativa oblio oncologico

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Di cosa si tratta?
Una nuova legge ([n. 193 del 7 dicembre 2023) sul “diritto all’oblio oncologico”, ovvero il diritto delle persone “guarite” da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla legge stessa, inclusi la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. La nuova legge prevede l’emanazione, nei prossimi 6 mesi, di decreti attuativi e provvedimenti che completeranno il quadro normativo.

Qual è l’obiettivo della nuova legge?
Garantire la parità di trattamento e la non discriminazione nonché il diritto all’oblio alle persone guarite da patologie oncologiche, come sancito dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro.

Cosa prevede la nuova legge?
• Ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni (o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), né è permesso richiedere effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari. A partire dal 24.04.2024, per determinate patologie oncologiche si applicano termini temporali ridotti, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024).
•** Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse** dal cliente e, qualora siano già in possesso dell’Impresa oppure dell’Intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
• In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari devono informare il cliente sul diritto sancito dalla nuova legge sui moduli o formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo dei contratti.
Non possono essere applicati dall’Impresa limiti, costi né oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quanto previsto per gli altri clienti.
• Se le suddette le informazioni sono state fornite precedentemente, decorso il termine previsto dalla nuova legge (10 anni o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), le stesse non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio; a tal fine il cliente può richiedere tempestivamente la cancellazione di tali informazioni inviando all’Impresa, tramite raccomandata A/R o Pec, la “certificazione” rilasciata secondo le modalità che saranno previste in un decreto di prossima pubblicazione.

In vigore da quando?
La legge è entrata in vigore dal 2 gennaio 2024.

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